Una società energetica ometteva i corretti adempimenti IVA per importazioni dall'estero. I giudici di merito ritenevano la violazione non punibile, data la neutralità dell'imposta garantita dal meccanismo del reverse charge. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'irregolarità, pur non causando un'evasione diretta, costituisce una violazione sostanziale perché ostacola l'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e, come tale, deve essere sanzionata.
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