La Corte di Cassazione ha definito i criteri per la tassazione pensioni integrative erogate da fondi sostitutivi. Un contribuente aveva richiesto il rimborso IRPEF per gli anni 2008-2011, sostenendo che la base imponibile dovesse essere limitata all'87,50%. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che tale agevolazione si applica solo alle prestazioni maturate prima del 2001. Per le somme successive, la tassazione colpisce l'intero ammontare, al netto dei contributi già assoggettati a imposta, imponendo un'analisi rigorosa della cronologia dei versamenti.
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