Una contribuente impugna un preavviso di iscrizione ipotecaria sostenendo la mancata notifica dell'atto presupposto. La Corte di Cassazione accoglie il suo ricorso, chiarendo che il contribuente ha il diritto di contestare un atto consequenziale per il solo vizio di omessa notifica dell'atto precedente, senza dover entrare nel merito della pretesa tributaria. La Corte stabilisce che, in tal caso, il giudice deve limitarsi a verificare il difetto di notifica. Viene inoltre dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agente della Riscossione per un vizio di rappresentanza processuale.
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