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D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6

6 provvedimenti

Anzianità di Servizio: Stabilizzazione non cancella il passato lavorativo
Una Lavoratrice, assunta inizialmente con contratti a tempo determinato e poi stabilizzata a tempo indeterminato, ha richiesto il riconoscimento anzianità servizio per i periodi pregressi. L'Azienda aveva negato tale riconoscimento, sostenendo differenze nei requisiti di assunzione. Il Tribunale aveva dato ragione alla Lavoratrice, ma la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione. La Cassazione ha accolto il ricorso della Lavoratrice, affermando che il principio di non discriminazione impone il riconoscimento dell'anzianità maturata nei contratti a termine, se le mansioni erano identiche. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Indennità risarcitoria: limiti e giudicato nel lavoro
La Corte di Cassazione ha stabilito che se una sentenza passata in giudicato definisce una indennità risarcitoria come onnicomprensiva per il danno subito dal lavoratore fino a una certa data, quest'ultimo non può successivamente richiedere ulteriori differenze retributive per lo stesso periodo. Il principio del giudicato preclude la riapertura della questione, anche se il lavoratore era stato riammesso in servizio e aveva effettivamente lavorato nel periodo coperto dall'indennità.
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Dirigente a tempo determinato: parità di trattamento
La Corte di Cassazione ha stabilito che un dirigente a tempo determinato di un ente pubblico ha diritto alla stessa retribuzione dei colleghi assunti a tempo indeterminato, a parità di inquadramento. La Corte ha chiarito che spetta al datore di lavoro, e non al dipendente, dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive e concrete che giustifichino un trattamento economico inferiore, ribaltando così la decisione dei giudici di merito e affermando la piena applicabilità della normativa europea sulla non discriminazione.
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Trattamento retributivo C.E.L.: No a parità con ricercatore
Una collaboratrice esperta linguistica (C.E.L.) assunta dopo il 1995 ha richiesto il medesimo trattamento retributivo C.E.L. di un ricercatore universitario, lamentando una discriminazione. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda, chiarendo che la normativa più favorevole si applica esclusivamente agli "ex lettori" per tutelare diritti pregressi. Per i C.E.L. di nuova assunzione, la retribuzione è correttamente definita dalla contrattazione collettiva, senza che ciò costituisca discriminazione. La Corte ha inoltre accolto il ricorso dell'Università sul divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
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Anzianità di servizio: vale anche a tempo determinato
Un dirigente sanitario, dopo diversi contratti a termine e un'assunzione a tempo indeterminato, si è visto negare il riconoscimento del servizio pregresso ai fini retributivi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1065/2024, ha accolto il suo ricorso, stabilendo che escludere l'anzianità di servizio maturata con contratti a termine costituisce una discriminazione vietata dalla normativa europea. La Corte ha chiarito che le interruzioni tra i contratti non sono decisive, a meno che non siano così lunghe da rendere irrilevante l'esperienza professionale acquisita.
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Progressione economica supplenti: sì alla parità
Con la sentenza n. 7658/2019, la Cass. Civ., Sez. Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Istruzione. Il caso riguardava il diritto alla progressione economica supplenti, negata a un'assistente amministrativa con contratti a termine. La Corte ha preso atto della rinuncia del Ministero, basata sull'ormai consolidato orientamento che vieta la discriminazione retributiva tra personale di ruolo e precario, in linea con la direttiva UE 1999/70/CE.
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