La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, stabilendo che la richiesta di una pena sostitutiva, come la detenzione domiciliare, deve essere parte integrante dell'accordo sulla pena (concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.) per essere vincolante per il giudice. Una richiesta formulata solo in udienza, anche con il consenso del PM, non rientra nell'accordo e lascia al giudice la piena facoltà di rigettarla con adeguata motivazione. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva correttamente accolto l'accordo sulla pena detentiva ma respinto la successiva richiesta di sostituzione.
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