La Corte di Cassazione ha definito la natura della responsabilità della Regione per il ritardo nell'individuare le "zone disagiate", negando un'obbligazione contrattuale diretta verso i medici. Di conseguenza, ha applicato la prescrizione quinquennale, più breve, per la richiesta di risarcimento danni, riformando la decisione di appello e rigettando la domanda dei sanitari in quanto prescritta. La sentenza chiarisce che il rapporto contrattuale intercorre tra medico e ASL, non con l'ente regionale, la cui funzione è sussidiaria.
Continua »