Un gruppo di proprietari immobiliari stipula un accordo con un Comune per locare i propri appartamenti a famiglie bisognose, a fronte della garanzia del pagamento del canone da parte dell'ente. A seguito dell'inadempimento, i proprietari agiscono in giudizio. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Comune, ha dichiarato la nullità assoluta dell'accordo, poiché privo del fondamentale requisito dell'impegno di spesa ente locale e della relativa attestazione di copertura finanziaria, come imposto dal Testo Unico degli Enti Locali. Di conseguenza, nessuna obbligazione è mai sorta in capo al Comune.
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