L'Ente Pubblico ha impugnato la decisione favorevole al Contribuente spedendo l'atto di appello tramite un servizio di posta privata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Pubblico, confermando l'inammissibilità dell'appello. I giudici hanno stabilito che la notifica a mezzo posta privata di atti giudiziari, effettuata prima della piena liberalizzazione del settore, non è inesistente ma nulla. Tuttavia, poiché l'operatore privato non possiede poteri certificativi pubblici, la data di spedizione non ha valore legale. Per verificare la tempestività dell'impugnazione occorre fare riferimento alla data di effettiva ricezione da parte del destinatario. Nel caso specifico, mancando la prova della ricezione entro i termini di legge, l'appello è stato dichiarato tardivo, determinando la vittoria definitiva del Contribuente.
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