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d.lgs. n. 252 del 2005

6 provvedimenti

TFR non versato: chi ha la legittimazione attiva nel fallimento?
Un Lavoratore ha aderito a un fondo di previdenza complementare, destinandovi il suo TFR. L'Azienda, successivamente fallita, non ha versato le quote di TFR al fondo. Il Lavoratore ha tentato di insinuarsi al passivo del fallimento per recuperare il suo credito. Il Tribunale ha respinto la sua richiesta, sostenendo che solo il fondo avesse la legittimazione attiva, interpretando il conferimento del TFR come una cessione del credito. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della materia e i diversi orientamenti giurisprudenziali sulla legittimazione attiva per il TFR non versato alla previdenza complementare in caso di fallimento, ha rinviato la causa all'udienza pubblica per una decisione più approfondita, evidenziando la mancanza di un orientamento univoco.
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TFR non versato al Fondo: la Legittimazione Attiva del Lavoratore in Cassazione
Un lavoratore ha chiesto di essere ammesso al passivo di un fallimento per il TFR non versato dall'azienda a un fondo di previdenza complementare. Il Tribunale ha negato la sua legittimazione attiva, ritenendo che il conferimento del TFR al fondo fosse una cessione del credito, rendendo il fondo l'unico creditore. Il lavoratore ha contestato, sostenendo che si trattava di una delegazione di pagamento, il che gli avrebbe mantenuto il diritto di agire. La Corte di Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla natura del "conferimento" del TFR e sulla legittimazione attiva del lavoratore in questi casi, decidendo di rinviare la causa a pubblica udienza per approfondire la complessa questione.
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Previdenza complementare: no al rimborso diretto al lavoratore
Tre lavoratori hanno fatto causa al proprio datore di lavoro e all'azienda committente per ottenere la restituzione delle somme trattenute in busta paga e mai versate al fondo di previdenza complementare a cui avevano aderito. Dopo aver revocato la delega al versamento, i dipendenti pretendevano il pagamento diretto di tali importi. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta dei lavoratori, stabilendo che le somme destinate alla previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto a ricevere direttamente queste somme, ma può solo pretendere che il datore di lavoro le versi al fondo pensionistico o, in alternativa, chiedere il risarcimento del danno subito.
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Istanza di rimborso generica? Il Fisco non risponde e vince
Un pensionato ha chiesto all'Agenzia delle Entrate e al suo ex datore di lavoro i dati per calcolare un rimborso fiscale sulla pensione complementare, senza però quantificare l'importo. Di fronte al silenzio, ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha stabilito che una domanda di rimborso generica e non quantificata non è valida. Di conseguenza, non può formarsi un silenzio rifiuto su istanza di rimborso che possa essere impugnato. Il ricorso del contribuente è stato quindi dichiarato inammissibile, dando ragione all'Amministrazione Finanziaria. La precisione nella richiesta è un requisito fondamentale.
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Tassazione fondi pensione: la Cassazione decide
Un pensionato contesta una cartella di pagamento relativa alla tassazione dei fondi pensione. Sebbene le commissioni tributarie di primo e secondo grado gli diano ragione, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. L'ordinanza chiarisce che il potere di riliquidazione dell'imposta sui montanti maturati prima del 2007 per i "vecchi iscritti" non è venuto meno con la riforma del 2005, ma deve seguire specifiche regole transitorie. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile.
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TFR e divorzio: niente quota se versato in un fondo
Con la sentenza n. 20132/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di TFR e divorzio. Se un coniuge trasferisce il proprio TFR maturato in un fondo di previdenza complementare prima dell'inizio della causa di divorzio, l'altro coniuge non ha diritto alla quota del 40% prevista dalla legge. Questo atto è considerato una legittima disposizione del credito, non una percezione. Tuttavia, la rendita pensionistica derivante da tale conferimento deve essere considerata per la determinazione o la modifica dell'assegno di divorzio, come avvenuto nel caso di specie con l'aumento dell'assegno dal tribunale di merito.
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