Una società di autotrasporto ha utilizzato nel 2013 un credito d'imposta maturato nel 2011. L'Agenzia delle Dogane ha contestato la tardività dell'operazione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1292/2024, ha confermato che il credito d'imposta autotrasporti, secondo la normativa all'epoca vigente, doveva essere utilizzato in compensazione entro l'anno solare di maturazione. La successiva modifica legislativa del 2012, che ha esteso il termine, non ha efficacia retroattiva. Pertanto, la compensazione era tardiva e la pretesa dell'amministrazione finanziaria legittima.
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