Un ex Direttore Amministrativo di un'Azienda Sanitaria Locale ha richiesto un'integrazione retributiva del 20%, sostenendo che la valutazione positiva del Direttore Generale dovesse estendersi automaticamente a lui. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1796/2024, ha rigettato il ricorso. La Corte ha chiarito che l'integrazione retribuzione direttore amministrativo non è un automatismo, ma è subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici e individuali, fissati annualmente dal Direttore Generale. Viene sottolineata la netta distinzione tra il ruolo e il trattamento economico del Direttore Generale e quello del Direttore Amministrativo, il cui compenso è legato al conseguimento di risultati misurabili e personali.
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