L'Incaricato per la riscossione ha notificato un'intimazione di pagamento a un contribuente, il quale ha fatto ricorso lamentando la mancata notifica delle cartelle esattoriali. In primo grado, l'ente impositore è rimasto contumace e il ricorso è stato accolto. In appello, l'ente ha presentato le prove delle notifiche, ma i giudici le hanno dichiarate inammissibili applicando la nuova riforma che vieta la produzione di nuovi documenti in appello. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2025, ha infatti dichiarato incostituzionale la retroattività di tale divieto per i giudizi iniziati in primo grado prima del 4 gennaio 2024. Poiché la causa era iniziata nel 2022, la produzione di nuovi documenti in appello era pienamente legittima. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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