Un creditore ha proposto opposizione allo stato passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per il mancato deposito della copia notificata del ricorso entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. Ha stabilito che la norma speciale del Testo Unico Bancario, all'epoca vigente, non era stata implicitamente abrogata dalla riforma della legge fallimentare. Pertanto, il termine per la costituzione nell'opposizione stato passivo era da considerarsi perentorio e la sua violazione, insanabile, comportava l'abbandono del giudizio.
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