Una società in liquidazione contesta una notifica fiscale anticipata ricevuta dall'Agenzia delle Entrate. L'ente impositore aveva giustificato l'atto con la presenza di specifici motivi di urgenza, quali il rischio di dispersione del patrimonio societario, la messa in liquidazione e la cessione di un ramo d'azienda a un'altra entità collegata. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione complessiva di tali elementi, e non la loro analisi separata, costituisce una valida ragione per derogare al termine ordinario di attesa di 60 giorni, legittimando così l'azione dell'Amministrazione Finanziaria.
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