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d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45

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26 provvedimenti

Riduzione fondi contrattuali: No ai tagli lineari
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1836/2024, ha dichiarato illegittima la riduzione fondi contrattuali operata da un'azienda sanitaria tramite un taglio forfettario del 30% sulla retribuzione variabile dei dirigenti medici. La Corte ha stabilito che la normativa sulla spesa pubblica impone di 'cristallizzare' i fondi al livello del 2010 e di ridurli in misura proporzionale alla diminuzione del personale, non attraverso tagli lineari e discrezionali.
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Riduzione fondi contrattuali: illegittimo il taglio del 30%
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 277/2024, ha dichiarato illegittima la decisione di un'Azienda Sanitaria Locale di operare un taglio forfettario del 30% sulla retribuzione variabile dei dirigenti medici. La Corte ha chiarito che la normativa sulla riduzione fondi contrattuali impone di 'cristallizzare' le risorse al livello del 2010 e di ridurle in misura proporzionale solo in caso di diminuzione del personale, non attraverso tagli percentuali arbitrari. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per un corretto ricalcolo delle somme.
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Trattamento economico: CCNL e limiti regionali
Un gruppo di ex dirigenti di un ente pubblico strumentale della Regione Siciliana ha richiesto l'applicazione del trattamento economico previsto dal contratto collettivo del comparto Ministeri. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio di diritto: sebbene la retribuzione derivi dalla contrattazione collettiva, il contratto applicabile non può essere quello dei Ministeri, bensì quello che rispetta il limite massimo stabilito dalla normativa regionale, ovvero il trattamento economico dei dipendenti regionali. La pretesa dei ricorrenti è stata ritenuta infondata.
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Licenziamento dipendente ambasciata: quale legge si applica?
La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di licenziamento illegittimo di un dipendente di un'ambasciata italiana all'estero, le tutele applicabili sono quelle previste dalla legge italiana sul pubblico impiego (art. 63 D.Lgs. 165/2001) e non dalla legge locale. Questa sentenza sul licenziamento dipendente ambasciata chiarisce che il giudice italiano deve garantire la reintegrazione e il risarcimento del danno, uniformando la protezione a prescindere dal Paese in cui si svolge il rapporto di lavoro.
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Indennità perequativa: CCNL protegge lo stipendio
Una università ha contestato il diritto di due suoi dipendenti a mantenere una indennità perequativa a seguito di un nuovo inquadramento contrattuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la clausola di salvaguardia presente nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) protegge i diritti economici già acquisiti dai lavoratori. La Corte ha chiarito che, anche in presenza di un nuovo accordo sull'inquadramento, l'indennità non viene meno ma si trasforma in un assegno personale riassorbibile, garantendo così la stabilità retributiva.
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Assegno di sede: stop alla discriminazione docenti
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 13/07/2025, ha stabilito che negare l'assegno di sede ai docenti con contratto a tempo determinato che lavorano all'estero costituisce una discriminazione illegittima. La Corte ha accolto il ricorso di una docente, affermando che non esistono ragioni oggettive per un trattamento economico differente rispetto ai colleghi di ruolo, in linea con la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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