Una società ha richiesto l'annullamento di debiti fiscali ai sensi della Legge 228/2012. I giudici di merito hanno respinto la richiesta perché presentata in ritardo. La Corte di Cassazione, pur confermando il rigetto, ha corretto la motivazione: l'annullamento dei debiti fiscali non può avvenire se il contribuente, nella sua dichiarazione, non specifica quale delle cause tassativamente previste dalla legge (es. prescrizione, pagamento già effettuato) giustifichi la richiesta. La mancanza di questa motivazione rende l'istanza infondata a prescindere dalla sua tempestività.
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