La Corte di Cassazione conferma le condanne per un complesso caso di traffico illecito di rifiuti. La sentenza chiarisce la natura di reato abituale del traffico di rifiuti, i requisiti per il concorso di persone nel reato, e la responsabilità amministrativa di una società unipersonale per i reati commessi dal suo amministratore. Viene respinto il ricorso di una biologa accusata di fornire certificati di analisi "postumi" e quello della rappresentante legale di una società di recupero, confermando come tali condotte costituiscano un contributo causale all'attività illecita. La Corte dichiara inoltre inammissibile il ricorso di un altro imputato che, dopo un accordo in appello, aveva tentato di sollevare l'eccezione di prescrizione a cui aveva precedentemente rinunciato.
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