La Corte di Cassazione ha stabilito che la sanzione ridotta, prevista come beneficio per chiudere una contestazione amministrativa, non può essere applicata dal giudice. La decisione spetta esclusivamente all'ente sanzionatore, in questo caso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il caso nasce da sanzioni per transazioni in contanti, dove la Corte d'Appello aveva erroneamente concesso una riduzione di un terzo che, secondo la Suprema Corte, esulava dai suoi poteri giurisdizionali, i quali si limitano a determinare l'importo della sanzione secondo la legge più favorevole (lex mitior).
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