Un Comune ha espropriato un terreno classificato come non edificabile ("zona F4"). Dopo un primo annullamento, la Corte di Cassazione aveva rinviato il caso alla Corte d'Appello, specificando che il terreno non era da considerarsi edificabile. La corte territoriale, ignorando tale principio, ha nuovamente calcolato una indennità di esproprio basata sulla potenziale edificabilità, per un importo addirittura superiore al precedente. La Cassazione ha annullato anche questa seconda decisione per aver violato sia il principio di diritto enunciato sia il divieto di "reformatio in peius", poiché solo l'ente pubblico aveva presentato ricorso.
Continua »