La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24389/2024, ha accolto il ricorso di un committente, stabilendo che in un procedimento arbitrale si configura una violazione del contraddittorio se gli arbitri dichiarano inammissibile una prova o un'eccezione per tardività, senza che la natura perentoria dei termini sia stata prevista dalla clausola compromissoria o comunicata esplicitamente alle parti. Il caso, originato da un contratto d'appalto, è stato rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame del merito.
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