Un macchinista ha richiesto che l'indennità di condotta fosse estesa anche alle attività accessorie e complementari svolte prima e dopo la guida effettiva del treno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, in base ai contratti collettivi, l'indennità spetta esclusivamente per il tempo trascorso nella guida del treno. Le attività accessorie sono considerate una diversa tipologia di lavoro, con una diversa quantificazione dell'indennità, a meno che non vengano assorbite in un periodo di 'condotta continuativa' senza interruzioni significative.
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