La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10453/2024, ha stabilito la legittimità della norma introdotta dalla Riforma Cartabia che sancisce l'inammissibilità dell'appello penale se, con l'atto di impugnazione, non viene depositata la dichiarazione o elezione di domicilio. Il caso riguardava un imputato il cui appello era stato dichiarato inammissibile proprio per questa omissione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che tale onere non è incostituzionale, ma serve a garantire la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato e la celere celebrazione del giudizio di secondo grado.
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