Un uomo, condannato in Romania per falso e truffa, chiedeva la sospensione della pena in Italia invocando il principio del ne bis in idem a causa di un'archiviazione per gli stessi fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la competenza a rivedere la sentenza di condanna, anche per questioni di ne bis in idem, spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (la Romania), mentre lo Stato di esecuzione (l'Italia) ha competenza solo sugli aspetti esecutivi della pena.
Continua »