Una società operante in un centro commerciale ha richiesto l'esenzione dal pagamento della TARSU, sostenendo che i suoi rifiuti fossero speciali e non assimilabili a quelli urbani. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'esenzione TARSU centro commerciale si applica solo a strutture specifiche come ipermercati con centro commerciale integrato, e non a un insieme di negozi autonomi consorziati. La Corte ha inoltre negato l'efficacia di una precedente sentenza favorevole ad un'altra società dello stesso centro, poiché non vi era identità di parti. Di conseguenza, l'esercizio commerciale è tenuto al pagamento della tassa.
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