Una pensionata, titolare di una pensione integrativa maturata in un vecchio fondo soppresso nel 1999, ha richiesto il rimborso delle tasse pagate in eccesso, pretendendo l'applicazione di un regime fiscale più favorevole introdotto nel 2007. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale sulla tassazione pensione integrativa: le nuove agevolazioni fiscali non sono retroattive. Si applicano solo ai montanti maturati dopo la loro entrata in vigore. Per i capitali accumulati in precedenza, valgono le vecchie e meno vantaggiose regole fiscali. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha vinto la causa e la contribuente non ha ottenuto alcun rimborso.
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