Una pensionata, ex dipendente INPS, ha richiesto un rimborso fiscale sostenendo di aver diritto a un'aliquota agevolata del 15% sulla sua pensione complementare. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, stabilendo un principio chiave sulla tassazione pensione integrativa. Il nuovo regime fiscale favorevole, in vigore dal 2007, non si applica ai capitali accumulati prima di tale data dai cosiddetti 'vecchi iscritti' a 'vecchi fondi' pensione, come quello INPS soppresso nel 1999. Per questi importi, vale la normativa precedente, meno vantaggiosa. La richiesta della contribuente è stata quindi definitivamente respinta.
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