La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29304/2025, ha chiarito le condizioni di applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati fiscali. In un caso di fatture per operazioni inesistenti, la Corte ha stabilito che il raddoppio dei termini si applica a IRES e IVA anche se la denuncia penale è tardiva o archiviata, poiché è sufficiente la presenza di seri indizi di reato. Ha tuttavia escluso l'applicazione di tale principio all'IRAP, in quanto le violazioni relative a questa imposta non sono penalmente sanzionate. La Corte ha inoltre respinto la tesi della doppia imposizione sollevata dal contribuente.
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