Un uomo straniero, condannato per percosse, ricorre in Cassazione lamentando la mancata traduzione degli atti processuali nella sua lingua madre. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale sul diritto alla traduzione degli atti. Il giudice può legittimamente desumere la conoscenza della lingua italiana da elementi concreti, come la lunga permanenza in Italia e la presentazione di pratiche amministrative. In questi casi, non è obbligatorio nominare un interprete, poiché la garanzia difensiva viene meno se l'imputato è in grado di comprendere gli atti. La condanna dell'uomo viene quindi confermata, insieme al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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