Un automobilista ha citato in giudizio l'ente gestore delle strade per i danni subiti dalla propria vettura a causa di profonde buche non segnalate. Dopo il rigetto della domanda nei primi due gradi di merito, il caso è giunto in Cassazione. La Corte ha formulato una proposta di definizione accelerata per inammissibilità. Il ricorrente ha chiesto la decisione, ma la procura speciale per decisione accelerata allegata all'istanza risultava priva della firma del cliente, recando solo quella digitale dell'avvocato. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, sottolineando che la firma della parte è un elemento essenziale per l'attribuzione della paternità del mandato, non sostituibile dalla firma digitale del difensore.
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