Un consorzio di imprese ha anticipato le somme per una indennità di esproprio durante la costruzione di un raccordo stradale. In seguito al trasferimento delle strade dal demanio statale a quello regionale, il consorzio ha chiesto il rimborso alla Regione tramite decreto ingiuntivo. La Regione si è opposta, negando la propria responsabilità patrimoniale. La Corte di Cassazione ha confermato che l'obbligo di rimborso grava sull'ente statale delle strade e non sulla Regione. Infatti, le norme sul trasferimento dei beni stabiliscono una deroga: tutti i debiti e i contenziosi originati da fatti o atti anteriori al 31 dicembre 2000 restano a carico dello Stato. Poiché la procedura espropriativa risale al 1998, la Regione non deve pagare alcuna somma al concessionario.
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