La Corte di Cassazione chiarisce che la produzione documenti in appello nel contenzioso tributario è sempre ammissibile, anche se tardiva. In base al principio di specialità, la norma tributaria (art. 58, D.Lgs. 546/92) prevale su quella del rito civile ordinario, consentendo alle parti di presentare nuove prove nel secondo grado di giudizio. La Corte ha cassato la decisione di una commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile un documento perché prodotto solo in appello, rinviando la causa per un nuovo esame.
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