Una società impugnava avvisi di accertamento per IRES non versata. Dopo aver vinto in primo grado, l'Amministrazione finanziaria proponeva appello. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29551/2023, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello tributario dell'Amministrazione. La motivazione risiede in un vizio procedurale: l'omesso deposito, al momento della costituzione in giudizio, della ricevuta di spedizione dell'atto di appello notificato a mezzo posta, un adempimento richiesto a pena di inammissibilità e non sanabile successivamente.
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