La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33997/2025, ha stabilito che non sussiste litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione. Pertanto, il ricorso del contribuente notificato solo a uno dei due soggetti è pienamente ammissibile. La Corte ha chiarito che spetta all'agente della riscossione, se citato in giudizio per questioni di merito, chiamare in causa l'ente titolare del credito. Questa decisione ribalta le sentenze di grado inferiore che avevano dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica al concessionario, delineando un principio di flessibilità a favore del contribuente nel contenzioso tributario.
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