La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7550/2024, ha rigettato il ricorso di una società contro un accertamento fiscale per omesso versamento di ritenute. L'accertamento si basava su un verbale ispettivo dell'ente previdenziale, redatto sulla base di dati digitali estratti da sistemi informatici di terzi. La Corte ha stabilito che, sebbene i dati digitali in sé siano soggetti alla libera valutazione del giudice, il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto che tali dati siano stati effettivamente estratti da quel sistema. La sentenza chiarisce quindi il differente valore probatorio tra il dato informatico e l'atto pubblico che ne attesta l'estrazione.
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