Una società proprietaria di un parco eolico aveva calcolato la rendita catastale escludendo il valore della torre e i costi accessori come spese tecniche, oneri finanziari e profitto d'impresa. L'Amministrazione Finanziaria ha rettificato tale valore, includendo tutte le componenti. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale per la determinazione della rendita catastale impianti eolici: sebbene le torri e gli aerogeneratori siano esclusi dalla stima in quanto macchinari, il calcolo del valore delle componenti immobiliari residue (suolo, fondazioni, cabina) deve obbligatoriamente includere anche le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore a esse riferibili, secondo il metodo dell'approccio di costo.
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