Un professionista ha contestato il contributo di solidarietà trattenuto dalla sua pensione da parte della Cassa di previdenza di categoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della Cassa inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l'imposizione di un contributo di solidarietà, essendo una prestazione patrimoniale imposta, è una prerogativa esclusiva dello Stato, soggetta a riserva di legge secondo la Costituzione. L'ente previdenziale ha quindi agito illegittimamente e deve restituire le somme, con interessi, applicando la prescrizione decennale.
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