La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1848/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di esenzione ICI ruralità. Una società agricola si era opposta al pagamento dell'ICI per un immobile adibito ad agriturismo, sostenendo la sua natura rurale. Tuttavia, l'immobile era accatastato come villa di lusso (cat. A/8). La Corte ha respinto il ricorso, affermando che ai fini dell'esenzione fiscale, la classificazione catastale oggettiva prevale sull'uso effettivo del bene. Per ottenere il beneficio, il contribuente deve prima impugnare e ottenere la modifica della categoria catastale, non potendo basarsi solo sulla destinazione di fatto.
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