Una società ha impugnato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARSU) relativo agli anni 2005 e 2006. La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso, ma ha accolto quello relativo alla decadenza avviso di accertamento per l'annualità 2005. L'avviso, notificato nell'ottobre 2011, è stato considerato tardivo poiché il termine quinquennale per l'accertamento, in caso di omessa denuncia di un'occupazione iniziata il 1° gennaio 2005, era scaduto il 31 dicembre 2010. La sentenza ha quindi annullato parzialmente l'atto impositivo, confermando invece i principi sulla motivazione 'per relationem' e sulla validità della costituzione in giudizio a mezzo posta.
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