La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33223/2025, ha respinto il ricorso di una contribuente che contestava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015. La questione centrale riguardava l'edificabilità area di un terreno che, sebbene inserito nel piano regolatore generale come edificabile, era privo di un piano attuativo. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui, ai fini fiscali, la qualifica di area edificabile deriva direttamente dallo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi. Di conseguenza, l'imposta è dovuta sulla base del valore venale del terreno, che riflette la sua potenzialità edificatoria.
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