Una clinica privata ha chiesto il pagamento di prestazioni sanitarie fornite a un'Azienda Sanitaria Locale. L'ente pubblico ha rifiutato il pagamento sostenendo la mancanza di un valido accreditamento sanitario per l'anno in questione, a causa di carenze strutturali e organizzative rilevate durante un'ispezione. La clinica ha allora richiesto in subordine un indennizzo per arricchimento senza giusta causa. La Corte di Cassazione ha dato torto alla clinica, stabilendo un principio fondamentale: senza un formale e specifico accreditamento sanitario e un contratto scritto, nessuna remunerazione è dovuta dalla Pubblica Amministrazione. Anche la domanda di indennizzo è stata respinta, poiché l'ente pubblico non poteva considerarsi 'arricchito', essendo a conoscenza delle inadeguatezze del servizio.
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