Un'azienda ha richiesto il rimborso delle addizionali provinciali sull'energia elettrica, pagate in bolletta e utilizzate nel proprio ciclo produttivo, sostenendo che fossero incompatibili con una direttiva europea. L'Agenzia delle Dogane ha negato la restituzione, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'azienda. La Corte di Cassazione ha confermato questa posizione, rigettando il ricorso dell'azienda. Il principio sancito è che il diritto al rimborso addizionali energia elettrica spetta unicamente al fornitore, quale soggetto passivo d'imposta nei confronti dello Stato, e non al consumatore finale che si limita a sostenere il costo economico dell'imposta. L'azienda, quindi, perde la causa.
Continua »