Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo, sostenendo che il debito sottostante fosse prescritto. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi del contribuente, stabilendo un principio fondamentale: l'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento deve essere fatta valere tramite l'impugnazione di quest'ultima. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento entro i termini di legge comporta la "cristallizzazione" del credito, rendendo vane le contestazioni sollevate solo in un momento successivo, contro atti esecutivi come il fermo amministrativo.
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