Un cittadino straniero, soccorso in mare e destinatario di un decreto di respingimento e trattenimento, ha contestato la legittimità della misura per non aver ricevuto adeguata informazione sul diritto di chiedere protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti di convalida. La Corte ha ribadito che il dovere di informativa è un obbligo imprescindibile per l'autorità amministrativa e il giudice della convalida deve verificare d'ufficio il suo corretto adempimento prima di confermare il trattenimento, non essendo sufficiente una generica attestazione nel provvedimento.
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