Una società stipula un leasing con una banca, contenente una clausola rischio cambio legata alla valuta svizzera. La Corte d'Appello dichiara nulla la clausola, considerandola una scommessa speculativa e 'non meritevole di tutela'. La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione. Sulla base di un precedente intervento delle Sezioni Unite, stabilisce che la clausola rischio cambio è un patto valido per allocare il rischio valutario e non è uno strumento derivato. Il giudizio di 'meritevolezza' non riguarda la convenienza economica o la chiarezza del patto, ma solo se persegue scopi illeciti. La clausola è quindi legittima e la banca vince il ricorso.
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