Un professionista ha impugnato una cartella di pagamento per aver apposto un visto di conformità infedele sulla dichiarazione di un cliente. La cartella era stata emessa dall'ufficio provinciale del domicilio del cliente. Il professionista ha eccepito l'incompetenza dell'ufficio, sostenendo che solo la direzione regionale del proprio domicilio fosse competente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 241/1997 assegna una competenza funzionale e territoriale esclusiva alla direzione regionale del domicilio del professionista, rendendo nullo l'atto emesso dall'ufficio incompetente.
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