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d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 6

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Visto di conformità infedele: la competenza territoriale
Un professionista è stato ritenuto responsabile per un visto di conformità infedele apposto sulla dichiarazione di un contribuente. La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la competenza a procedere non è dell'ufficio locale del contribuente, ma della direzione regionale del domicilio fiscale del professionista che ha rilasciato il visto. L'atto emesso dall'ufficio incompetente è stato dichiarato nullo.
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Competenza visto di conformità: la Cassazione decide
Un responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) ha impugnato una cartella di pagamento per un visto di conformità infedele, eccependo l'incompetenza dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la competenza per il visto di conformità in materia di sanzioni e contestazioni spetta esclusivamente alla Direzione Regionale competente per il domicilio fiscale del professionista trasgressore, e non all'ufficio locale o a quello legato al contribuente.
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Competenza visto infedele: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla competenza visto infedele. Con una recente ordinanza, ha chiarito che l'autorità competente a contestare le irregolarità derivanti da un visto di conformità infedele è esclusivamente la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, individuata in base al domicilio fiscale del professionista o del CAF che ha commesso la violazione. La Corte ha annullato una cartella di pagamento emessa da una Direzione Provinciale, ritenendola incompetente, accogliendo così il ricorso del professionista e riformando le decisioni dei giudici di merito.
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Visto di conformità infedele: la competenza territoriale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14792/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di visto di conformità infedele. In caso di errore da parte del professionista, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente a irrogare la sanzione non è quello del domicilio fiscale del contribuente, bensì la direzione regionale dell'Agenzia individuata in base al domicilio fiscale del professionista stesso. La Corte ha ritenuto illegittimo l'atto emesso dall'ufficio territorialmente incompetente, accogliendo il ricorso del professionista e annullando la pretesa fiscale.
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Visto di conformità infedele: la competenza dell’Agenzia
Un professionista ha impugnato una cartella di pagamento per aver apposto un visto di conformità infedele sulla dichiarazione di un cliente. La cartella era stata emessa dall'ufficio provinciale del domicilio del cliente. Il professionista ha eccepito l'incompetenza dell'ufficio, sostenendo che solo la direzione regionale del proprio domicilio fosse competente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 241/1997 assegna una competenza funzionale e territoriale esclusiva alla direzione regionale del domicilio del professionista, rendendo nullo l'atto emesso dall'ufficio incompetente.
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Visto di conformità infedele: competenza e nullità
Un professionista ha contestato una cartella di pagamento per un visto di conformità infedele, sostenendo che fosse stata emessa da un ufficio territorialmente incompetente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la competenza a sanzionare il professionista spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del suo domicilio fiscale, non a quella del contribuente. Di conseguenza, l'atto è stato dichiarato nullo.
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Visto di conformità infedele: competenza e sanzioni
La Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza per sanzionare un professionista a causa di un visto di conformità infedele spetta esclusivamente alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del professionista stesso, non all'ufficio provinciale legato al contribuente. Un atto emesso da un ufficio territorialmente incompetente è considerato illegittimo e deve essere annullato. La sentenza chiarisce che la norma sulla competenza ha valenza esterna e non è una mera regola organizzativa interna, tutelando così il professionista dal doversi difendere in molteplici sedi.
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