Un lavoratore del settore ferroviario, inquadrato nel livello C, ha richiesto il riconoscimento dell'inquadramento superiore (livello B) sostenendo che le sue mansioni di 'traghettatore' fossero equivalenti. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, respingendo il ricorso. La motivazione principale si fonda sulla netta differenza di responsabilità tra le mansioni svolte dal lavoratore (movimentazione di convogli vuoti in ambito locale) e quelle previste per il livello superiore, che implicano la conduzione di treni con passeggeri o merci sull'intera rete nazionale. L'assenza di un grado di responsabilità più elevato è stata determinante per negare l'inquadramento superiore.
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