Una società in liquidazione ha contestato l'ammissione di un debito richiesto dall'Agenzia di Riscossione per conto di un fondo di garanzia pubblico. La società sosteneva che il diritto dell'Agenzia fosse una mera surroga del credito della banca originaria, la cui domanda era stata respinta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto del garante che paga il debito è un diritto autonomo che sorge "ex lege" al momento del pagamento. Di conseguenza, la sua validità è indipendente dall'esito della domanda del creditore originario. L'opposizione dell'Agenzia è stata inoltre considerata tempestiva.
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