La Corte di Cassazione interviene sulla tassazione dei rifiuti speciali, chiarendo la distinzione tra quota fissa e variabile della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). Con l'ordinanza n. 21973/2025, la Suprema Corte ha stabilito che le superfici aziendali dove si producono rifiuti speciali non assimilati sono esenti solo dalla quota variabile della tariffa, ma restano soggette al pagamento della quota fissa. Quest'ultima copre i costi generali del servizio di gestione rifiuti, di cui beneficia l'intera comunità. La sentenza di merito, che aveva concesso un'esenzione totale, è stata cassata con rinvio.
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