Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sollevando diverse eccezioni procedurali, tra cui la presunta invalidità della notifica per irreperibilità e via PEC, e l'irregolare costituzione in giudizio dell'ente riscossore. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando principi consolidati. In particolare, ha stabilito che la notifica cartella esattoriale è valida se effettuata via PEC tramite un file PDF non firmato digitalmente e che la relazione dell'ufficiale notificatore sull'irreperibilità del destinatario fa piena prova fino a querela di falso.
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