Una società di logistica ha impugnato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (Tarsu), sostenendo di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani. Tra i motivi di ricorso, la società ha eccepito la mancanza di una delibera comunale di assimilazione per l'anno d'imposta in questione e l'errata inversione dell'onere della prova da parte dei giudici di merito. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, non ha deciso nel merito la controversia, ma ha rinviato la causa a nuovo ruolo su richiesta congiunta delle parti, che stavano perfezionando un accordo transattivo. I motivi di ricorso offrono importanti spunti sui principi che regolano la tassazione dei Tarsu rifiuti speciali.
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